Il Protocollo di Kyoto, ratificato dall'Unione Europea nel 2002, prevede meccanismi di riduzione per le emissioni di gas ad effetto serra (GHG).
Con l'adesione della Russia, avvenuta nel mese di Ottobre 2004, si è raggiunta l'adesione dei Paesi che contribuiscono per più del 55% delle emissioni totali, rendendo, quindi, operativo il Protocollo stesso.
Per attuare gli obiettivi di riduzione previsti dal Protocollo di Kyoto, la Commissione Europea ha emanato, nell'ottobre del 2003, la Direttiva 2003/87/CE (ETS - Emission Trading System) che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas ad effetto serra (GHG).
Dal 1° gennaio 2005, quindi, tutte le Imprese Europee rientranti nel campo di applicazione della Direttiva (descritte nell'Allegato 1, e di seguito elencate), dovranno impegnarsi a ridurre le proprie emissioni di CO2, secondo quanto previsto dai Piani nazionali di allocazione definiti dai singoli Stati Membri e sottoposti alla approvazione della Commissione Europea.
A livello nazionale è stato emanato il Decreto Legge del 12 novembre 2004 n. 273, convertito nella Legge 316 del 30 dicembre 2004.
Successivamente, a fine 2004 e nei primi giorni del 2005, sono state rilasciate le Autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra.
Nel febbraio 2005 il Ministero dell'Ambiente ha reso disponibile un documento di lavoro relativo alla “Interpretazione nazionale delle Linee Guida C(2004)130 per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni dei gas ad effetto serra ai sensi della Direttiva 2003/87/CE”.
Tale documento fornisce indicazioni operative per le Imprese Italiane su come applicare le Linee Guida Europee.
I settori interessati dalla direttiva sono diversi e comprendono le attività energetiche, la produzione e la trasformazione dei metalli ferrosi, l'industria dei prodotti minerali ed altre attività come descritto nell’Allegato 1 della direttiva.
Per rispondere a quanto previsto dalla Direttiva i gestori degli impianti dei settori sopra indicati e autorizzati dal Ministero dell’Ambiente dovranno:
• Effettuare, a partire dal 1° gennaio 2005, il monitoraggio delle proprie emissioni annue di CO2.
• Trasmettere all'Autorità competente, entro il 31 marzo di ogni anno, una comunicazione, verificata da un Ente terzo indipendente, relativa alle emissioni rilasciate l'anno precedente.
• Restituire le quote di CO2 effettivamente emesse, entro il 30 aprile successivo, negoziando sul mercato eventuali differenze rispetto ai quantitativi autorizzati. Per le Aziende c'è quindi la possibilità di vendere le quote in eccesso o la necessità di acquistare quelle mancanti. In caso di mancata restituzione delle quote sono previste pesanti sanzioni pecuniarie.
Le emissioni di gas ad effetto serra dovranno essere verificate e validate da parte di un "Verificatore indipendente", come previsto dall'Allegato V della Direttiva “Emission Trading”, allo scopo di garantire la trasparenza e l'accuratezza dei dati comunicati, che diverranno, quindi, una importante variabile nei bilanci aziendali.
di Giacomo Bonizzoni
Fonte: http://www.certiquality.it/ |