di Rosa Serrano
Gli interventi su pareti, finestre, compresi gli infissi sono quelli più gettonati dai contribuenti che hanno scelto di utilizzare il "superbonus" fiscale del 55% previsto per gli interventi finalizzati al risparmio energetico sugli edifici esistenti.
E' quanto emerge dai primi dati resi noti dall'ENEA, l'organismo incaricato di monitorare l'andamento delle richieste di agevolazioni fiscali per il settore. A fine settembre il 34% delle domande di agevolazioni era, infatti, relativo a questa tipologia di interventi. Sensibile risultava la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione pari al 33% e all'istallazione di pannelli solari pari al 30%. Ridotta invece, la quota delle comunicazioni relative a lavori di riqualificazione energetica di edifici esistenti (3%).
Da una prima ripartizione territoriale emerge :
| richiesta del superbonus fiscale |
| Lombardia |
25 % |
| Veneto |
14 % |
| Piemonte |
9 % |
| Emilia Romagna |
9 % |
| Toscana |
7 % |
| Sardegna |
6 % |
| Lazio |
5 % |
Tutte le regioni del Sud ed Isole, ad eccezione della Sardegna, evidenziano invece un basso utilizzo.
Le comunicazioni pervenute all'ENEA a fine settembre 2007 sono risultate circa 16.000. E'opportuno sottolineare che la documentazione per usufruire del bonus fiscale deve essere trasmessa all'ENEA entro 60 giorni dalla fine dei lavori contrariamente a quanto avviene per il bonus Irpef del 36% per il quale il contribuente deve preventivamente inviare al Centro Operativo di Pescara la comunicazione di inizio lavori.
Queste incentivazioni fiscali scadranno a fine 2007 ma il disegno di legge finanziaria per il 2008 ne prevede la proroga fino al 31 dicembre 2010.
Ecco, sia pure sinteticamente gli interventi che fruiscono del super bonus fiscale:
1) la detrazione fiscale di 100.000 euro è prevista per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, cioè quelli che ottengono una riduzione dei consumi energetici almeno del 20% rispetto ai limiti di legge.
2) per gli interventi sugli involucri degli edifici (pareti, generalmente esterne, su finestre comprensive di infissi, pavimenti e coperture) il valore massimo della detrazione fiscale è fissato in 60.000 euro.
3) identico valore è previsto per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e di cura, istituti scolastici e università.
4) per gli interventi di sostituzione (integrale o parziale) di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, il valore massimo della detrazione è di 30.000 euro.
Possono beneficiare della detrazione tutti i contribuenti, persone fisiche, professionisti, società o imprese, che possiedono, a qualsiasi titolo, l'immobile oggetto di intervento.
Il beneficio fiscale è compatibile con altre agevolazioni di natura non fiscale (contributi, finanziamenti, ecc) previsti in materia di risparmio energetico.
La detrazione dall'imposta lorda, che può essere utilizzata sia sull'Irpef che sull'Ires, in misura del 55% delle spese sostenute nel 2007 (da ripartire in 3 rate annuali di pari importo) comprende sia i costi per i lavori edili connessi con l'intevento di risparmio energetico, che quelli per le prestazioni professionali necessarie sia per la realizzazione degli interventi agevolati che per acquisire la "certificazione energetica" richiesta per fruire del beneficio.
Entro sessanta giorni dalla fine dei lavori, e per chi li ha effettuati entro il 31 dicembre 2007, e comunque non oltre il 29 Febbraio 2008, devono essere trasmesse all'ENEA telematicamente (attraverso il sito http://www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica) o per raccomandata la copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
L'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) evidenzia che recente risoluzione l'Agezia delle Entrate ha chiarito che l'aliquota Iva agevolata del 10% si applica alla cessione di impianti idonei alla produzione di calore-energia e di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica o eolica, a prescindere dalla caratteristica dell'acquirente.
L'Iva agevolata scatta anche per la cessione di beni finiti (escluse le materie prime e semilavorate) forniti per la costruzione dell'impianto solare termico a condizione che l'acquirente sia un'impresa installatrice o costruttrice oppure utilizzatore finale.
Fonte: www.repubblica.it supplemento Affari&Finanza 5 novembre 2007 |